Statuto S.I.A.S.O.

art. 1 costituzione

È costituita S.I.A.S.O. – Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico
Come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate del 03/11/2015, la sede Nazionale è in Milano, Corso Buenos Aires, 28.

S.I.A.S.O. è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica e apartitica.
S.I.A.S.O. è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà:

  1. distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,
  2. trasmettere ad altri il contributo associativo.


S.I.A.S.O. ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa a CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali).


art. 2 iscritti

Possono essere iscritti a S.I.A.S.O. come soci ordinari, tutti i lavoratori/lavoratrici che operano, o hanno operato come assistenti di studio odontoiatrico (A.S.O.) e nel comparto odontoiatrico.

Possono altresì devolvere a S.I.A.S.O. un contributo volontario come semplici sostenitori, tutti i soggetti che, a qualunque titolo, sono interessati alle problematiche di questa categoria di lavoratori.

Si chiarisce al presente articolo, che la validità del tesseramento decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.


art. 3 autonomia e democrazia

S.I.A.S.O. è un’organizzazione indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo ed opera a garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato e afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.


art. 4 confronto

Fondamento della vita democratica di S.I.A.S.O. sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui si sente e si dichiara parte attiva.


art. 5 finalità

S.I.A.S.O. non ha fini di lucro. L'obiettivo è primariamente lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche di tutti gli iscritti, sul fondamento della libertà e della giustizia sociale.
In particolare si propone:


  1. La difesa degli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti coloro che lavorano o che hanno lavorato, come assistenti di studio odontoiatrico (A.S.O.) e nel comparto odontoiatrico.
  2. La tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
  3. La tutela della condizione umana, giuridica, professionale e sindacale delle categorie dei lavoratori/lavoratrici che operano o che hanno operato come assistenti di studio odontoiatrico (A.S.O.) e nel comparto odontoiatrico.
  4. La rappresentanza delle categorie dei lavoratori nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato.
  5. L’armonizzazione degli interessi della categoria di coloro che lavorano o che hanno lavorato come assistenti di studio odontoiatrico e nel comparto dentale, con quelli delle altre categorie di lavoratori/lavoratrici, anche mediante l’adesione a CIU Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali.  


art. 6 cariche sindacali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci ordinari in regola con il versamento della quota sindacale da almeno 24 (ventiquattro) mesi consecutivi e si intendono a titolo gratuito.

Tutte le cariche del Direttivo e Referenti Regionali devono versare entro il 15 gennaio di ogni anno la quota prevista per il tesseramento, pena la decadenza della carica istituzionale.


art. 7 incompatibilità e non cumulabilità

Le cariche di Segretario Generale, (Segretario Nazionale, Segretario Regionale e/o Provinciale se presenti) di S.I.A.S.O. sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico superiore a 500.000 (cinquecentomila) abitanti e con l'appartenenza ad organi deliberanti di partito e/o con la responsabilità di

uffici di partito.

Le cariche ricoperte all'interno di S.I.A.S.O. nonché della Confederazione o altre federazioni appartenenti alla CIU non sono incompatibili tra loro.


art. 8 patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.


art. 9 entrate

Le entrate sono costituite dalle quote dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate della S.I.A.S.O. dovranno confluire, tramite la Segreteria Nazionale, su un conto appositamente istituito.


art. 10 provvedimenti disciplinari

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, per iniziativa della Segreteria Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale della S.I.A.S.O. può, cautelativamente, procedere alla sospensione per:

  1. indegnità morale,
  2. assunzione all'esterno della Federazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacate adottata dagli organi competenti,
  3. divulgazione di informazioni, Conversazioni, atti e documenti di pertinenza della Federazione e del Direttivo Nazionale
  4. inosservanza del presente Statuto.


Gli associati non in regola con il versamento della quota di adesione, perdono automaticamente la qualifica di soci S.I.A.S.O. senza alcuna comunicazione scritta.


art. 11 organizzazione

Gli organi della S.I.A.S.O. a livello Nazionale sono:

  1. Il Congresso Nazionale
  2. Il Direttivo Nazionale
  3. Il Segretario Generale
  4. Il Segretario Nazionale (se presente)
  5. La Segreteria Nazionale
  6. Il Collegio dei Probiviri
  7. Il Collegio dei Sindaci


Gli organi della S.I.A.S.O., a livello Regionale (se presente) sono:

  1. Il Congresso Regionale
  2. Il Direttivo Regionale
  3. Il Segretario Regionale
  4. La Segreteria Regionale
  5. Il Collegio dei Sindaci.


Gli Organi della S.I.A.S.O., a livello Provinciale (se presente) sono:

  1. Il Congresso Provinciale
  2. Il Direttivo Provinciale
  3. Il Segretario Provinciale
  4. La Segreteria Provinciale
  5. Il Collegio dei Sindaci


art. 12 Congresso Nazionale e sua composizione

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo di S.I.A.S.O.

Il Congresso Nazionale è composto dai soci ordinari della S.I.A.S.O. in regola con il versamento della quota associativa.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno ogni 5 (cinque) anni su convocazione della Segreteria Nazionale.

In via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale deve contenere le motivazioni per le quali si intende proporre la convocazione.

Sarà cura della Segreteria Nazionale attivare entro 60 (sessanta) giorni, le procedure per la celebrazione del Congresso Straordinario.


art. 13 compiti del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale:

  1. esamina e discute la relazione del Segretario Generale,
  2. elegge i membri del Direttivo Nazionale,
  3. stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale e le linee programmatiche,
  4. delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Segreteria Nazionale o da 1/3 (un terzo) dei delegati al Congresso,
  5. ratifica le eventuali modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale, previo voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Delegati presenti al Congresso Nazionale.


Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei Delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.
Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati congressuali presenti.
Il Congresso Nazionale è convocato con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.


art. 14 Elezioni per rinnovo cariche

Potranno partecipare alle elezioni per il rinnovo delle cariche i soci ordinari che avranno rinnovato o si saranno iscritti alla S.I.A.S.O. entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la convocazione.

La Convocazione potrà essere inviata ai soci ordinari anche via mail.

Per ogni elezione il socio ordinario può ricevere 1 (una) sola delega a rappresentare.

Il Capolista che desidera presentare la propria lista con i nomi dei Delegati, deve inviare la comunicazione alla Segreteria Nazionale entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la convocazione dedicata all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le liste partecipanti all’elezione verranno inviate ai soci ordinari (anche via mail) entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la convocazione e verranno esposte in visione dei partecipanti al Congresso Nazionale nella sede prevista per la votazione.

Anche alla presenza di 1 (una) sola lista, le elezioni saranno regolarmente svolte e le investiture che ne deriveranno saranno ritenute pienamente valide.


art. 15 Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l’altro.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 50 (cinquanta) componenti, compreso il Segretario Generale.

  1. attua le deliberazioni del Congresso Nazionale,
  2. adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione e tutela della categoria,
  3. elegge nel proprio seno il Segretario Generale,
  4. elegge nel proprio seno il Segretario Nazionale (se presente)
  5. approva i bilanci,
  6. determina la quota di adesione annuale per i soci ordinari,
  7. adotta il regolamento amministrativo del presente Statuto.


Il Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno 1 (una) volta all’anno, con preavviso di 15 (quindici) giorni ed in via eccezionale e per motivi di urgenza con preavviso di 7 (sette) giorni.

Straordinariamente si possono svolgere le riunioni del Direttivo Nazionale in videoconferenza, la riunione potrà essere registrata e messa agli atti.

L’eventuale verbale scritto di questa convocazione verrà redatto contestualmente alla riunione dal Segretario di Seduta nominato all’inizio della videoconferenza che firmerà per primo il verbale, verrà anticipato via mail al Direttivo Nazionale e firmato dai partecipanti alla videoconferenza alla prima convocazione del Direttivo Nazionale successiva a tale data.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando comunicazione scritta al Segretario Generale.

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale.


I membri del Direttivo Nazionale rimangono in carica 5 (cinque) anni, possono essere rieletti, decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze dell’organo.

Resta inteso che in caso di comprovata necessità o impossibilità di rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo già operante, continua la sua attività fino al primo Congresso Nazionale utile ai rinnovi.


Le riunioni del Direttivo Nazionale sono valide se è presente il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi Componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale.


art.16 Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri eletti direttamente dal Direttivo Nazionale fra i suoi Componenti.

  1. rappresenta S.I.A.S.O. ed attua l’azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Direttivo Nazionale,
  2. attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali,
  3. predispone i bilanci per la loro approvazione da parte del Direttivo Nazionale,
  4. elegge il Collegio dei Probiviri,
  5. elegge il Collegio dei Sindaci,
  6. propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti,
  7. nomina e revoca i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali è chiamata a designare i propri rappresentanti,
  8. assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la formazione culturale,
  9. promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi ed assume i poteri decisionali consequenziali,
  10. 10.la Segreteria è presieduta dal Segretario Generale che la convoca,
  11. la Segreteria Nazionale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Segretario Generale, ogni membro della Segreteria Nazionale può ricevere 1 (una) sola delega a rappresentare.


art. 17 Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Direttivo Nazionale della S.I.A.S.O., tra i suoi Componenti.

  1. ha la rappresentanza legale e in giudizio di S.I.A.S.O.,
  2. convoca la Segreteria Nazionale,
  3. è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa,
  4. cura i rapporti con il Governo, Ministeri ed Enti,
  5. firma accordi o negoziati,
  6. cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse di S.I.A.S.O.,
  7. assicura la gestione unitaria della S.I.A.S.O.,
  8. nomina i componenti minimi della Segreteria: il Vice Segretario Generale Vicario, il Tesoriere, il Segretario Nazionale (se presente)
  9. nomina i componenti massimi della Segreteria: il Vicesegretario Generale Vicario, il Tesoriere, il Segretario Responsabile Amministrativo, il Segretario Nazionale (se presente).


art. 17/1 Segretario Nazionale (se presente)

Il Segretario Nazionale (se presente) è eletto dal Direttivo Nazionale di S.I.A.S.O., tra i suoi Componenti.

Coadiuva il Segretario Generale nelle sue funzioni istituzionali.


art. 18 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci controlla l'andamento amministrativo di S.I.A.S.O. a livello nazionale e la regolarità delle spese, segnalando eventuali deficienze al Direttivo Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.
Il Presidente del Collegio viene eletto dai soli membri effettivi e a lui spetta la convocazione del Collegio almeno 1 (una) volta all'anno.
Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario e ne riferisce con apposita relazione al Direttivo Nazionale.
Qualora si verifichi una vacatio, per dimissioni o altra causa il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.


art. 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna di S.I.A.S.O. a tutti i livelli.

È composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Qualora si verifichi una vacatio, per dimissioni o altra causa, il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.

Il Collegio ha il compito di:

  1. esaminare e decidere le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi S.I.A.S.O.,
  2. emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove,
  3. emettere lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio:

  1. devono essere motivati,
  2. sono comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio, che viene eletto dai soli membri effettivi,
  3. hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci ordinari.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  1. il richiamo scritto,
  2. la deplorazione con diffida,
  3. la destituzione delle eventuali cariche,
  4. la sospensione da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi con destituzione da eventuali cariche,
  5. l'espulsione.


art. 20 Regolamento referenti regionali e/o provinciali

Il sindacato S.I.A.S.O. è rappresentato in tutta Italia da REFERENTI REGIONALI/PROVINCIALI nominati in ciascuna regione e/o provincia, il REFERENTE REGIONALE O PROVINCIALE ha il compito di promuovere il sindacato S.I.A.S.O.  e di favorirne la diffusione a livello comunale, provinciale e regionale anche gestendo i rapporti con le istituzioni e promuovendo giornate formative di interesse per la categoria ASO che rappresenta.

I referenti REGIONALI e/o PROVINCIALI:


  1. lavorano con continuità in stretta collaborazione con il Sindacato S.I.A.S.O.  attraverso i Coordinatori Nazionali dei REFERENTI designati tra i membri del Direttivo Nazionale e pongono il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia conoscenza del Sindacato S.I.A.S.O.,
  2. partecipano alle riunioni previste per loro dal Direttivo Nazionale e dedicate alle novità sindacali, contrattuali e di aggiornamento,
  3. possono avanzare proposte in merito all’organizzazione, all’ampliamento e al potenziamento delle varie attività,
  4. concordano eventuali incontri ordinari/straordinari su criticità o problemi con il Direttivo Nazionale, su propria iniziativa o su richiesta dei propri contatti,
  5. organizzano in autonomia incontri conoscitivi e di dialogo con colleghi della stessa regione/provincia,
  6. mantengono la linea di condotta prevista per i loro compiti indicata dal Direttivo Nazionale,
  7. consigliano eventuali nuovi membri da inserire come referenti regionali/provinciali o affiancamenti,
  8. relazionano periodicamente il Direttivo Nazionale attraverso i Coordinatori, sul reale fabbisogno sindacale e formativo della zona di appartenenza, tutte le relazioni saranno inviate ai Coordinatori via mail,
  9. possono, se convocati, partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale, non hanno diritto di voto, non è previsto per i referenti il rimborso spese,
  10. 10.per aspirare a ricoprire il ruolo di REFERENTE REGIONALE/PROVINCIALE, il candidato deve essere in regola con il tesseramento da 2 (due) anni consecutivi, la sua nomina verrà presa in esame dal Consiglio Direttivo con comunicazione via mail senza indire una convocazione, verrà approvata con i 2/3 (due terzi) dei voti a favore,
  11. 11.ogni REFERENTE può proporre la propria candidatura (via mail) per accedere al Direttivo Nazionale, solo quando ha maturato NON meno di 16 (sedici) mesi di attività come REFERENTE REGIONALE/PROVINCIALE, la candidatura verrà presa in considerazione durante la prima riunione utile del Direttivo Nazionale successiva alla data di richiesta del candidato,
  12. 12.l’inserimento del candidato nel Direttivo Nazionale avverrà per votazione degli aventi diritto (membri del Direttivo Nazionale eletti) e solo con i 2/3 (due terzi) dei voti a favore, il nuovo Consigliere verrà ufficializzato durante il Congresso Nazionale successivo.
  13. 13.Il REFERENTE verrà rimosso dal suo incarico nel caso in cui:
  1. lo spirito di correttezza indicato nello statuto di S.I.A.S.O. non sia stato rispettato,
  2. quando non partecipa, senza giustificato motivo, a 2 (due) riunioni consecutive organizzate dal Direttivo Nazionale,
  3. quando durante tutto il suo mandato non è stato un referente attivo e non si è impegnato a organizzare o proporre con successo almeno 1(uno) incontro annuale nella zona di appartenenza e/o riferimento,
  4. quando viene meno la fiducia riposta nello stesso referente a causa di comportamenti scorretti o poco chiari nei confronti di uno o più membri del Direttivo Nazionale o verso i colleghi referenti,
  5. quando non ha mantenuto fede ai punti essenziali sopra indicati.


art. 21 Bilancio nazionale e responsabilità amministrative

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio la Segreteria Nazionale predispone e presenta al Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato dalla relazione dei Sindaci.                                                                                            In ogni caso, le persone che rappresentano le strutture Regionali e Provinciali (se presenti) sono responsabili di tutte le obbligazioni dalle stesse e a qualunque titolo assunte con esclusione, quindi, di qualsiasi responsabilità a carico degli Organi Centrali del sindacato.

art. 22 Congressi regionali e provinciali (se presenti)

Se presenti, a livello regionale e/o provinciale gli organi sono strutturati ed hanno competenze e modalità di funzionamento analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali.


art. 23 Norma finale e transitoria

Il Congresso Nazionale è deputato alle modifiche statutarie, solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Direttivo Nazionale può procedere a modifiche statutarie, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

Le delibere con le quali il Direttivo Nazionale procede sensi del comma precedente a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.



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